Libertà controllata e libertà vigilata

Libertà controllata e libertà vigilata

Questi due concetti generalmente vengono confusi o considerati simili, invece si tratta di istituti profondamente diversi.

La libertà controllata è una sanzione sostitutiva delle pene detentive brevi, la libertà vigilata è una misura di sicurezza personale non detentiva; analizziamole insieme nel dettaglio!

La libertà controllata

La libertà controllata è una modalità di sostituzione delle pene detentive brevi.

Il giudice, infatti, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di un anno, può sostituire la pena anche con la libertà controllata.
La libertà controllata è anche una modalità di conversione di pene pecuniarie, infatti un giorno di pena detentiva equivale a due giorni di libertà controllata.

Cosa comporta questa sanzione?

Comporta obblighi e divieti:

  • il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa di volta in volta ed esclusivamente per motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute;
  • l’obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore fissate compatibilmente con gli impegni di lavoro o di studio del condannato, presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, presso il comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente (in caso di tossicodipendente presso una strutture di recupero, tale l’obbligo può essere sostituito dalla attestazione di presenza da parte del responsabile della struttura);
  • il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
  • la sospensione della patente di guida;
  • il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini dell’espatrio, di ogni altro documento equipollente;
  • l’obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato l’ordinanza che determina le modalità di esecuzione della libertà controllata e l’eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena del magistrato di sorveglianza per sopravvenuti motivi di assoluta necessità.

La pena detentiva non può essere sostituita:

-a chi essendo stato condannato, con una o più sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a tre anni di reclusione, ha commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente;

-a chi ha riportato la condanna negli ultimi dieci anni: ed è stato condannato per più di due volte per reati della stessa indole;

-a chi è stata convertita la pena sostitutiva inflitta con una precedente condanna a norma dell’art.66 co.1 ha ottenuto la sostituzione della pena o a chi è stata revocata la semilibertà.

Il magistrato di sorveglianza, sentito il condannato, dispone l’applicazione della libertà controllata e ne determina le modalità di esecuzione e può disporre che gli Uffici di esecuzione penale esterna svolgano gli interventi idonei al suo reinserimento sociale.

Competenti per il controllo sull’adempimento delle prescrizioni del magistrato sono l’ufficio di pubblica sicurezza del Comune ove si svolge la misura o il comando dell’Arma dei carabinieri.

Sospensione per motivi di lavoro, studio o famiglia 

I soggetti sottoposti al regime della libertà controllata possono beneficiare di sospensioni della pena per un periodo non superiore a 7 giorni per motivi di particolari rilievo, attinenti al lavoro, lo studio o la famiglia.

Revoca e sospensione della libertà controllata

In caso di violazione delle prescrizioni dell’esecuzione, la pubblica sicurezza informa il magistrato di sorveglianza che converte la sanzione sostitutiva nel caso di:

  • libertà controllata in sostituzione di pene detentive brevi, il resto della pena è convertita in pena detentiva;
  • libertà controllata conseguente alla conversione di una pena pecuniaria, la parte ancora da eseguire è convertita in un uguale periodo di reclusione o di arresto a seconda della pena pecuniaria precedentemente inflitta (multa o ammenda);
  • l’esecuzione della libertà controllata è altresì sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione, di arresto in flagranza di reato, di fermo o di cattura del condannato o di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.

La libertà vigilata

La libertà vigilata è una misura di sicurezza personale non detentiva, ordinata dal magistrato di sorveglianza nei casi stabiliti dalla legge, applicabile a:

soggetti imputabili;

non imputabili;

semi-imputabili.

Tale misura non può avere durata inferiore ad un anno e viene applicata nei casi disciplinati dagli artt. 229-230 c.p.

Alla persona in stato di libertà vigilata il giudice impone, ed eventualmente modifica, obblighi di condotta idonei ad evitare o limitare le occasioni di commissione di nuovi reati; l’autorità di pubblica sicurezza sorveglia sul rispetto degli obblighi imposti al libero vigilato e assicura, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale.

L’Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) svolge interventi di sostegno e di assistenza al fine del reinserimento sociale dei sottoposti alla libertà vigilata.

In caso di trasgressione degli obblighi imposti, il magistrato di sorveglianza può:

-aggiungere alla misura la cauzione di buona condotta;

-in alcuni casi, sostituire la libertà vigilata con l’assegnazione ad una colonia agricola, o ad una casa di lavoro (art. 230 c.p.).

Grazie per l’attenzione 🙂 al prossimo articolo!


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