La tutela degli animali

La tutela degli animali

Salve a tutti! Oggi parleremo di un argomento divenuto sempre più importante negli ultimi anni: la tutela degli animali, di compagnia e non.

Il legislatore, infatti, si è preoccupato di apprestare una tutela sia nel caso di uccisione di animali, sia nel caso in cui avvengano maltrattamenti nei loro confronti.

Leggiamo insieme gli articoli del codice penale dedicati a questi due casi:

L’articolo 544 bis del codice penale, rubricato “uccisione di animali” recita: “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.

L’articolo 544 ter del codice penale, rubricato “maltrattamento di animali”, recita: “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche  è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale. 

Attraverso queste due norme viene garantito il rispetto del sentimento verso gli animali.

L’art. 544 bis punisce l’uccisione di animali e specifica anche le modalità della condotta punita, cioè la crudeltà e la mancanza di necessità. Assume quindi rilievo per questa norma il carattere volontario, doloso dell’azione; l’uccisione dovuta a colpa (ad esempio investire accidentalmente un animale) o a necessità (come sopprimere l’animale per evitargli inutili sofferenze in caso di malattie gravi) non vengono prese in considerazione e non sono punite.

L’articolo 544 ter, invece, punisce chi compie aggressioni (calci, bastonate e percosse di ogni genere), ma anche sevizie e torture come la sottoposizione a fatiche che l’animale non può sopportare, la privazione di cibo o il fatto di tenerlo in condizioni degradanti e in ambienti angusti.

La stessa pena si applica anche a chi somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate, oppure provoca loro danni alla salute attraverso trattamenti inappropriati.

Il codice prevede anche altri reati nei confronti degli animali, come l’organizzazione e la promozione di spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o sofferenze per gli animali.

Le pene prevedono:

la reclusione da quattro mesi a due anni

multa da tremila a quindicimila euro, anche al fine dell’esercizio di scommesse clandestine (Art. 544-quater c.p.), oppure la promozione, l’organizzazione o la direzione di combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che ne possono mettere in pericolo l’integrità fisica.

La pena prevista è la reclusione da uno a tre anni e multa da cinquantamila a 160mila euro (Art. 544-quinquies c.p.).

Grazie per la vostra attenzione, a presto!


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