Salve a tutti! Oggi parleremo di un argomento divenuto sempre più importante negli ultimi anni: la tutela degli animali, di compagnia e non.
Il legislatore, infatti, si è preoccupato di apprestare una tutela sia nel caso di uccisione di animali, sia nel caso in cui avvengano maltrattamenti nei loro confronti.
Leggiamo insieme gli articoli del codice penale dedicati a questi due casi:
L’articolo 544 bis del codice penale, rubricato “uccisione di animali” recita: “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.“
L’articolo 544 ter del codice penale, rubricato “maltrattamento di animali”, recita: “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale. “
Attraverso queste due norme viene garantito il rispetto del sentimento verso gli animali.
L’art. 544 bis punisce l’uccisione di animali e specifica anche le modalità della condotta punita, cioè la crudeltà e la mancanza di necessità. Assume quindi rilievo per questa norma il carattere volontario, doloso dell’azione; l’uccisione dovuta a colpa (ad esempio investire accidentalmente un animale) o a necessità (come sopprimere l’animale per evitargli inutili sofferenze in caso di malattie gravi) non vengono prese in considerazione e non sono punite.
L’articolo 544 ter, invece, punisce chi compie aggressioni (calci, bastonate e percosse di ogni genere), ma anche sevizie e torture come la sottoposizione a fatiche che l’animale non può sopportare, la privazione di cibo o il fatto di tenerlo in condizioni degradanti e in ambienti angusti.
La stessa pena si applica anche a chi somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate, oppure provoca loro danni alla salute attraverso trattamenti inappropriati.
Il codice prevede anche altri reati nei confronti degli animali, come l’organizzazione e la promozione di spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o sofferenze per gli animali.
Le pene prevedono:
– la reclusione da quattro mesi a due anni
– multa da tremila a quindicimila euro, anche al fine dell’esercizio di scommesse clandestine (Art. 544-quater c.p.), oppure la promozione, l’organizzazione o la direzione di combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che ne possono mettere in pericolo l’integrità fisica.
La pena prevista è la reclusione da uno a tre anni e multa da cinquantamila a 160mila euro (Art. 544-quinquies c.p.).
Grazie per la vostra attenzione, a presto!
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