Il Codice Rosso

Il Codice Rosso

La legge 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. Codice Rosso) è una legge che tutela le vittime di violenza domestica e di genere. Il nome della legge ricorda l’ordine di precedenza accordata in pronto soccorso a quei casi che necessitano un intervento immediato, vista la gravità della situazione. Così accade anche per le denunce e le indagini riguardanti casi di violenza, atti persecutori e maltrattamenti.

Cosa si intende per “violenza domestica”?

La definizione di «violenza domestica», è espressa dall’art. 3, co. 1, d.l. 93/2013, conv. dalla l. 113/2013, in base a quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul contro la violenza nei confronti delle donne: «si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima»

Il Codice Rosso è composto da 21 articoli e ha introdotto degli inasprimenti di pena per reati di natura violenta realizzati nei confronti di donne o minori:

-La pena prevista per la violenza sessuale dapprima prevedeva un minimo di 5 anni e un massimo di 10, mentre ora passa da 6 a 12 anni, La violenza sessuale di gruppo passa a un minimo di 8 e un massimo di 14.

-La pena prevista per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi viene innalzata ad un minimo di 3 e un massimo di 7 anni;

-La pena per il reato di stalking è minimo un anno ed è previsto un massimo di 6 anni e 6 mesi;

Un’altra novità apportata dalla legge riguarda il termine per sporgere denuncia: non più 6 mesi, bensì 12 mesi. Il minore di 18 anni è sempre considerato vittima del reato, sia nel caso in cui assista alla violenza sia nel caso in cui la subisca; è stabilita, inoltre, la procedibilità d’ufficio nel caso di atti sessuali con minorenni.

Grazie a questa legge, sono stati inseriti nel codice penale 4 fattispecie di reato:   

il c.d. Revenge porn, cioè il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate, punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5mila a 15mila euro: la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta per provocare un danno agli interessati. La condotta può essere commessa da chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, diffonde, senza il consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell’ambito di una relazione affettiva, anche cessata, ovvero mediante l’impiego di strumenti informatici.

– il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, sanzionato con la reclusione da otto a 14 anni. Se, con tale condotta, si provoca la morte della vittima, la pena prevista è l’ergastolo;

– il reato di costrizione o induzione al matrimonio, punito con la reclusione da 1 a 5 anni. Quando il reato è commesso a danno di minori il reato è aggravato e si procede anche quando il fatto è commesso all’estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia;

– violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Chiunque violi gli obblighi o i divieti prescritti dal provvedimento che applica le misure cautelari sopra menzionate, è sanzionato con la detenzione da sei mesi a tre anni. 

Non dimentichiamoci, poi, dei terribili effetti sulla psiche generati da queste violenze.

L’educazione e la cultura rimangono sempre le chiavi principali per insegnare la non violenza, il dialogo e il rispetto.


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