Il dolo e le sue forme

Il dolo e le sue forme

Secondo la teoria bipartita, il reato è costituito dall’elemento oggettivo o materiale e dall’elemento soggettivo o psicologico.

Il secondo comma dell’articolo 42 del codice penale stabilisce che: “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come , se non l’ha commesso con dolo, salvo i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge”.

L’elemento psicologico può assumere, quindi, la veste del dolo, della colpa o della preterintenzione.

Oggi ci occuperemo del dolo e delle sue forme.

Articolo 43 c.p.:

“Il delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione o omissione.”

Il dolo si compone di due momenti:

momento rappresentativo: chi compie l’atto deve prefigurarsi in maniera anticipata il fatto che sta per commettere;

momento volitivo: la volontà dell’agente deve essere diretta a realizzare il fatto.

Forme del dolo

dolo diretto: il soggetto agente ha realizzato tutti i risultati voluti, es. Tizio per fare del male a Caio lo colpisce con un pugno

dolo indiretto o eventuale: il soggetto agente non solo realizza lo scopo voluto, ma accetta anche il rischio che si verifichino altre possibili conseguenze, es. Tizio colloca una bomba in un negozio al fine di farlo esplodere senza l’intenzione di ferire o uccidere nessuno, tuttavia accetta anche questo ulteriore rischio. Quindi il dolo eventuale accompagnerà la sua azione se, oltre alla distruzione del negozio, ferirà o ucciderà qualcuno.

Nel dolo indiretto si distinguono:

dolo alternativo: per il soggetto che agisce è indifferente la realizzazione di uno o dell’altro evento, es. ferimento o morte;

dolo indeterminato: il soggetto agente immagina la possibilità di realizzare più eventi, accettando che si realizzino tutti in modo cumulativo o alternativo, es: Tizio spara contro un gruppo di persone, risultandogli indifferente cagionare la morte o il ferimento di uno o di tutte le vittime.

Per quanto riguarda il fine da raggiungere, si distinguono:

-dolo generico: quando si realizza il fatto descritto nella norma;

-dolo specifico: quando elemento costitutivo del reato è un determinato scopo da raggiungere, es. nel furto si vuole ottenere un profitto dalla cosa sottratta.

Con riguardo al bene protetto, ricorrono:

-il dolo di danno: quando il soggetto vuole ledere effettivamente il bene protetto dalla norma, es. lesioni volontarie;

-il dolo di pericolo: il soggetto agente vuole minacciare il bene, es. delitto di attentato.

Con riguardo alla decisione sulla commissione del fatto, distinguiamo tra:

dolo d’impeto: quando il dolo è frutto di una decisione improvvisa, es: tiro un pugno in seguito alla provocazione ricevuta;

-dolo di proposito: tra il sorgere dell’idea criminosa e la sua realizzazione intercorre un considerevole periodo di tempo.

In base al momento di sussistenza, il dolo può assumere le forme di:

-dolo iniziale: il dolo si accompagna all’azione solo nel momento iniziale, es. Tizio avvelena Caio, ma poi lo accompagna in ospedale al fine di salvarlo;

-dolo concomitante: il dolo accompagna l’intero svolgimento della condotta;

-dolo successivo: si manifesta dopo il compimento dell’azione o dell’omissione, es. un chirurgo per un errore operatorio provoca una emorragia al paziente e, invece di fermarla, intenzionalmente lascia che essa abbia esito letale.

L’intensità del dolo viene valutata dal giudice per stabilire la gravità del reato e quantificare la pena.

Grazie dell’attenzione 🙂 al prossimo articolo!!


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