Si avvicina la data del referendum confermativo sul taglio dei parlamentari, ma… Cos’è un referendum?
Innanzitutto, vediamo insieme da dove proviene questo termine e quando nasce.
Etimologia
La parola “referendum” deriva dal verbo latino refero, che significa riferisco. In un’interpretazione più ampia, significa “convocazione per riferire”; attraverso il referendum i cittadini, infatti, vengono convocati alle urne per esprimere il loro parere ,attraverso il voto, su una particolare questione.
Dove è nato?
Il referendum nasce nell’antica Grecia ed è un fondamentale strumento di democrazia diretta. In Italia, il 2 giugno 1946 si svolse il primo referendum con il quale i cittadini furono chiamati a scegliere tra Repubblica e Monarchia; il referendum viene inserito nella Costituzione nel 1947.
Tipi di referendum:
il referendum costituzionale (articolo 138 della Costituzione), detto anche confermativo o sospensivo;
il referendum abrogativo (art. 75) relativo alle leggi ordinarie.
L’art. 138 Cost. prevede che le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali possono essere sottoposte a referendum quando, nonostante l’approvazione nella seconda votazione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, non abbiano però ottenuto il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti stessi.
Entro tre mesi da questa data, può essere chiesto un referendum costituzionale per sottoporre il testo ad approvazione popolare.
Lo possono richiedere:
- Gli elettori stessi, con la raccolta di cinquecentomila firme,
- Cinque Consigli regionali
- Un quinto dei membri di una delle due Camere.
Per la validità del referendum non è richiesto un quorum minimo di votanti. È sufficiente che i consensi superino i voti sfavorevoli. Se il risultato della consultazione è positivo il Capo dello Stato promulga la legge.
Il referendum abrogativo è indetto per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono :
- Cinquecentomila elettori
- Cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Il r. abrogativo, a differenza di quello costituzionale, è valido soltanto se si raggiunge il quorum, cioè se votano almeno il 50% più uno degli aventi diritto. Il termine quorum, anch’esso di provenienza latina, deriva dalla frase “quorum maxima pars” e significa il numero legale, la maggioranza.
Referendum regionale e consultivo
In Italia è previsto anche il referendum regionale (art 123 della Costituzione). Nell’ipotesi di modifica del territorio delle Regioni o degli Enti locali, gli articoli 132 e 133 della Costituzione, prevedono inoltre il referendum consultivo.
Referendum 20-21 settembre
Il 20 e il 21 settembre 2020 si voterà per un referendum costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari di Camera e Senato. Si vota SI o NO per la riduzione di un terzo dei parlamentari. Il testo di legge prevede, precisamente, il taglio del 36,5% dei componenti di entrambi i rami del Parlamento: da 630 a 400 seggi alla Camera dei deputati da 315 a 200 seggi elettivi al Senato. Essendo un referendum confermativo, previsto dall’art. 138 della Costituzione, non è previsto il quorum. Si tratta del quarto referendum costituzionale nella storia della Repubblica italiana.
Grazie per la tua attenzione 🙂 al prossimo articolo!
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