Concetto di società
L’art. 2247 c.c. stabilisce che: “con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”.
I requisiti del contratto di società sono i seguenti:
- i conferimenti;
- l’esercizio in comune dell’attività economica;
- la partecipazione agli utili.
I conferimenti sono gli atti a titolo oneroso con cui il socio apporta beni o lavoro con la finalità di esercitare in comune l’attività economica (conferimenti di denaro, di beni in proprietà, di beni in godimento, di crediti o della propria opera).
L’attività economica deve essere esercitata in comune, quindi chi agisce deve farlo in nome e per conto del gruppo. L’ordinamento richiede per tutti i tipi di società (tranne per la società semplice) che nel contratto sia indicato espressamente l’oggetto sociale (cioè l’attività economica per il cui esercizio le parti stipulano il contratto).
L’oggetto sociale deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile e deve consistere in un’attività economica (nella società semplice si tratta di attività non commerciale).
Lo scopo della società è quello di realizzare un profitto che sarà poi diviso tra i soci.
Classificazione delle società
I tipi di società sono espressamente previsti dal legislatore e si distinguono in società di persone e società di capitali.
Società di persone
- Società semplice (attività economiche non commerciali);
- Società in nome collettivo;
- Società in accomandita semplice.
Società di capitali
- Società per azioni;
- Società in accomandita per azioni;
- Società a responsabilità limitata;
- Società cooperativa;
- Società di mutua assicurazione.
Le società sopra elencate hanno tutte uno scopo di lucro, ad eccezione della società cooperativa e della società di mutua assicurazione che perseguono uno scopo mutualistico.
La scelta della società da porre in essere è rimessa alla volontà delle parti, l’unica limitazione è stabilita per le società aventi ad oggetto l’esercizio di un’attività commerciale che non possono assumere la forma di società semplice.
I tipi di società sono solo quelli previsti dalla legge, è possibile però introdurre all’interno degli schemi societari delle clausole atipiche purché esse non siamo in contrasto con le norme imperative e non modifichino i requisiti essenziali del tipo di società scelto.
Autonomia patrimoniale
Le società di persone si contraddistinguono per l’autonomia patrimoniale imperfetta, in quanto degli obblighi della società rispondono i singoli soci personalmente; i creditori della società devono prima soddisfarsi sul patrimonio societario e, in un secondo momento, se l’esito è infruttuoso, possono aggredire il patrimonio personale die soci. Nelle società di capitali, invece, si realizza un’autonomia patrimoniale perfetta, perché i soci rispondono delle obbligazioni sociali solo nei limiti della quota conferita.
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