Bullismo e Cyberbullismo

Bullismo e Cyberbullismo

Ciao ragazzi! Oggi affrontiamo un argomento purtroppo spiacevole: il bullismo, un fenomeno tristemente molto diffuso e proprio per questo motivo è estremamente importante conoscerlo bene.

Spieghiamo innanzitutto cos’è il bullismo. Il bullismo è l’atteggiamento offensivo e violento che il bullo (chi compie atti di bullismo) rivolge ad un determinato soggetto (la vittima). Le offese e le violenze possono essere sia di natura verbale (pettegolezzi, derisioni, scherni, minacce, insulti, calunnie) che fisica (spintoni, schiaffi, pugni, ecc. ). Generalmente, il fenomeno del bullismo avviene purtroppo nelle scuole, dove un bambino o un ragazzo viene preso di mira e subisce le angherie dei bulli.

Perchè questo avviene?

Molto difficile dirlo, le cause sarebbero tantissime e occorrerebbe analizzarle caso per caso con uno psicologo ad esempio, quindi non in questa sede. Possiamo però certamente dire che l’età scolare è molto delicata e l’età della crescita molto fragile, ancora il carattere e la personalità non sono formati e si tende a compiere alcune cose per essere accettati dal gruppo o si può essere spinti da indole personale o ci sono motivazioni più profonde da ricercare nei contesti familiari. Di certo è fondamentale il ruolo dell’educatore e dell’insegnante, ma soprattutto i genitori e la famiglia, in primo luogo, devono educare i ragazzi al rispetto e ai buoni sentimenti.

Il bullismo in ogni caso, non si può assolutamente giustificare, si deve prevenire il più possibile e se si è vittima occorre denunciare e punire i colpevoli. Fra poco analizzeremo come e quando.

Cos’è il cyberbullismo?

Il cyberbullismo è il bullismo che avviene online: sono ad esempio offese e insulti rivolti a persone conosciute o anche sconosciute virtualmente, via chat, tramite social network come Facebook o Instagram. Il tratto distintivo tra le due forme di bullismo è il completo anonimato in cui può avvenire il cyberbullismo. Infatti, queste forme di derisioni virtuali possono provenire anche da utenti anonimi e, sebbene ogni attività via internet sia tracciata, a volte può diventare veramente difficile per la vittima scoprire chi è il suo persecutore. Sono temi estremamente delicati e le conseguenze possono essere molto pericolose, per questo invitiamo chiunque sia vittima di bullismo e di cyberbullismo a parlarne, a chiedere aiuto ad un adulto, a rivolgersi a chi di competenza per porre fine a questi comportamenti.

bullismo e cyberbullismo

Cosa prevede la legge?

La legge 29 maggio 2017, n. 71 prevede le “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” ed è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017.

Innanzitutto viene data una definizione di cyberbullismo, precisamente è: “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”(Art.1 della Legge sopra citata).

La legge stabilisce le attività preventive ed educative che MIUR, USR, Istituti Scolastici e Corpo docente devono promuovere nella lotta al bullismo. Grazie a questa legge, viene istituito in tutte le scuole il docente responsabile per le condotte di cyberbullismo:

1) Ogni istituto scolastico deve individuare fra i docenti un referente a cui è attribuita la specifica funzione di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo.

2) Il Dirigente Scolastico che viene a conoscenza di atti di cyberbullismo deve informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti.

3)Le scuole devono promuovere, nell’ambito della propria autonomia, l’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri ad esso connessi. Gli uffici scolastici regionali devono organizzare sul territorio progetti e promuovere azioni di contrasto al cyberbullismo e di educazione alla legalità .

Risvolti penali e civili del fenomeno

Gli atti di bullismo possono sfociare in reati di percosse, lesioni, minacce, diffamazione, interferenze illecite nella vita privata, molestie, furto. Queste condotte risultano poi aggravate in presenza di futili motivi o razzismo.

Il bullismo può comportare, poi, anche conseguenze civili: il risarcimento del danno ingiusto previsto dall’articolo 2043 del codice civile.

Dalle condotte di bullismo, infatti, possono derivare:

– il danno biologico (cioè il danno all’integrità fisica e psichica),

– il danno morale (per esempio il turbamento dello stato d’animo di chi ha subito questi atti),

– il danno esistenziale (danno alla reputazione, danno all’immagine per esempio)

Alcune volte, oltre alla responsabilità diretta del bullo minorenne, si affiancano anche la responsabilità dei genitori e della scuola.

I genitori possono rispondere di  culpa in educando prevista dall’articolo 2048 del codice civile. Questo articolo prevede che “il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante”.

La scuola può rispondere per culpa in vigilando del personale docente, infatti: ” I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”, come previsto dal comma 2 dell’articolo 2048 del codice civile.

bullismo a scuola

La nuova proposta di legge

Per bullismo e cyberbullismo arrivano pene più severe pari a quelle previste per lo stalking.

Ad inizio anno è passata alla Camera la nuova proposta di legge per il bullismo.

L’art 1 della proposta di legge modifica l’art 612 bis cp, che punisce gli atti persecutori. Il comma 1 della norma punirà anche tutti quei comportamenti che pongono la vittima in uno stato di emarginazione. Il comma 1 prevede che “è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita, ovvero da porlo in una condizione di emarginazione.

La stessa proposta di legge, all’articolo 2 prevede l’aumento delle sanzioni a carico dei soggetti adulti che esercitano la responsabilità genitoriale: non solo i genitori, ma anche chiunque ne eserciti le funzioni. Se questi soggetti non assicurano l’istruzione obbligatoria ai minori l’ammenda passa dagli attuali euro 30 alla sanzione minima di 100 e massima di 1000 euro.

L’art. 3 della proposta di legge modifica invece la legge sul cyberbullismo n. 71/2017. In particolare, è stabilito che le azioni di prevenzione e di contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo saranno principalmente azioni di carattere formativo ed educativo e assicureranno l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche.

Modificato anche l’art 4 della legge 71/2017: per combattere questi fenomeni il MIUR deve adottare le linee di orientamento che recheranno anche le procedure per prevenire e contrastare il cyberbullismo nelle scuole.

dirigenti scolastici che vengono a conoscenza di atti di bullismo anche in via telematica, devono applicare le procedure previste dalle suddette linee di orientamento, informare tempestivamente i genitori o coloro i quali esercitano la responsabilità genitoriale e mettere in atto progetti educativi coinvolgendo la classe a cui appartengono bullo e vittima.

Tuttavia, se questi interventi educativi non hanno sortito effetti positivi, i dirigenti scolastici possono coinvolgere i servizi sociali per:

– percorsi personalizzati di assistenza e rieducazione

– rivolgersi alle autorità competenti per attivare misure rieducative come la collocazione presso una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico o l’affidamento ai servizi sociali minorili.

Al bullo vengono applicate alcune misure che il Tribunale dei Minori adotta normalmente nei confronti di ragazzi problematici che risultano “irregolari” per condotta o carattere.

La proposta di legge prevede che il Procuratore della Repubblica, se acquisisce la notizia che un minore manifesta condotte “irregolari” o aggressive, può riferire al Tribunale per i minorenni che, dopo aver ascoltato il minore o chi esercita la responsabilità genitoriale, può disporre con decreto l’attivazione di un percorso di mediazione o di un progetto con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali, la durata non è superiore a 12 mesi, ma si può prorogare per altri 12 mesi una sola volta.

I servizi sociali, oltre al progetto di cui sopra, possono anche decidere di coinvolgere nel progetto la famiglia.

Ogni anno i servizi sociali devono inviare al Tribunale dei Minori una relazione il cui descrivono come si è svolto e che effetti ha avuto il progetto seguito dal minore. Il Tribunale può, dopo aver ricevuto la relazione:

dichiarare concluso il procedimento;

– disporre la continuazione del progetto o e adottarne uno nuovo;

– collocare il minore in una comunità se gli interventi previsti ai punti precedenti non risultano adeguati.

Quando il minore raggiunge la maggiore età, se necessita di un supporto prolungato  per porre comunque a compimento il progetto intrapreso, è possibile per il Tribunale, previo consenso dell’interessato, adottare uno di questi provvedimenti:

– affidamento del minore al servizio sociale minorile;

– collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico;

– assistenza anche di carattere psicologico, finalizzata al recupero e al reinserimento del minore o disporne la prosecuzione, in ogni caso non oltre i 25 anni del soggetto.

L’impegno delle scuole e degli studenti

Il Ministero dell’istruzione al fine di valutare l’estensione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo fornisce alle scuole  dei questionari e altri strumenti come ad esempio il “sociogramma”, utilizzabile anche nella scuola primaria e molto importante per gli alunni per comprendere le loro dinamiche di relazione e per gli insegnanti per delineare la realtà del gruppo classe e le relazioni che si sono formate al suo interno.

Ogni scuola poi, raccoglie i dati ed elabora un rapporto da mettere a disposizione dei consigli di classe per le eventuali azioni da intraprendere.

A partire dall’anno scolastico 2020/2021, entro il 30 ottobre di ogni anno, il Ministero informerà gli istituti scolastici sulla disponibilità dei questionari all’interno delle apposite piattaforme.

Di centrale importanza quindi il ruolo delle scuole e degli insegnanti nella lotta al bullismo e al cyberbullismo, fondamentale il rispetto da parte degli studenti verso tutto il personale scolastico e i compagni, necessaria la collaborazione della famiglia al fine di far emergere e punire questi atti. Va osservato che dietro agli atti del bullo ci sono sempre dei disagi psicologici; per questo motivo i genitori devono impegnarsi sempre ad educare i figli al rispetto del prossimo, delle regole e a denunciare questi fenomeni per combatterli e per prevenirne ulteriori.

Ricordiamo che esiste il numero pubblico di emergenza infanzia gratuito :114 per assistere da un punto di vista psicologico e legale le vittime di atti di bullismo e cyberbullismo e le persone a loro legate.

Per accedere al servizio, inoltre, il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione promuove la realizzazione di un’app gratuita da cellulare.

Se si vive una delle situazioni che abbiamo descritto in questo articolo, non bisogna esitare e continuare a vivere nella paura, ma occorre subito rivolgersi alla famiglia, agli insegnanti, a persone di vostra fiducia e alle autorità competenti!

Il 7 febbraio è la giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo!

Grazie per la vostra attenzione 🙂 al prossimo articolo!


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